Onorevoli Colleghi! - L'attività delle concessionarie di pubblicità destinata ai clienti medio-grandi passa attraverso i centri media, che svolgono per conto delle aziende l'attività di pianificazione e acquisto di spazi pubblicitari. I centri media hanno acquisito negli anni un peso crescente, determinando i seguenti problemi:

          il loro potere permette ai centri media di ritrattare le «overcommission», imponendo quote fisse o percentuali slegate dall'andamento del fatturato;

          la tendenza in atto alla concentrazione dei centri media rischia di consegnare totalmente le concessionarie, e con loro gli editori, nelle mani di pochi interlocutori che potrebbero così incidere pesantemente sulla scelta dei mezzi e sulla raccolta;

          la concessionaria fattura ai centri media, cosa che impedisce di intervenire direttamente sui clienti morosi, creando in alcuni casi situazioni di difficile risoluzione.

      In Francia il «problema» dei centri media è stato da tempo superato con l'approvazione della «legge Sapin» (legge n. 93-122 del 29 gennaio 1993), provvedimento a tutela della trasparenza del mercato e volto alla risoluzione di casi di conflitto di interesse.
      Gli articoli relativi alla pubblicità stabiliscono una serie di vincoli per gli operatori del mercato pubblicitario, che limitano il potere dei centri media ristabilendo un rapporto diretto tra inserzionista e mezzo pubblicitario (editore/concessionaria):

          i centri media acquistano spazi pubblicitari sulla base di un contratto obbligatorio di incarico e possono essere remunerati solo ed esclusivamente dall'inserzionista; è esplicitamente vietata ogni remunerazione da parte dell'editore/concessionaria,

 

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e sono previste pesanti sanzioni in caso di trasgressione;

          il contratto di incarico deve esplicitare tutte le prestazioni rese e il loro singolo costo;

          la fattura deve essere inviata direttamente dall'editore/concessionaria all'inserzionista e deve indicare chiaramente sconti o vantaggi tariffari accordati dal venditore;

          tutti i soggetti che forniscono servizi di consulenza in tema di pianificazione media devono indicare nelle proprie condizioni generali di vendita i loro legami finanziari (o i legami finanziari del loro gruppo) con i venditori di spazi pubblicitari, precisando l'ammontare di eventuali partecipazioni;

          la legge non prevede disposizioni particolari per le modalità di pagamento, salvo nel caso in cui gli acquisti di spazi non vengano pagati direttamente dall'inserzionista all'editore/concessionaria. Viene permesso all'inserzionista di far transitare il pagamento attraverso il centro media solo se tale possibilità è prevista nel «contratto di incarico» e mantenendo comunque ferma la regola della fatturazione diretta dall'editore/concessionaria all'inserzionista. Nel momento in cui il pagamento dell'acquisto di spazio transita attraverso il centro media, questo iscriverà le somme ricevute non nel proprio fatturato, bensì in conto terzi. Gli intermediari hanno lamentato come tale disposizione portasse a dichiarare un fatturato inferiore sia rispetto agli anni precedenti l'entrata in vigore della legge sia rispetto ai concorrenti esteri esenti da tale obbligo; il legislatore francese ha ricordato come il bilancio di un'impresa possa aggiungere in allegato ai conti sociali qualsiasi presentazione indispensabile alla loro comprensione (risposta valida anche per l'Italia).
      La presente proposta di legge, che riproduce l'atto Camera n. 3055 presentato nella XIV legislatura, tiene conto della legislazione francese e si focalizza sull'esigenza di trasparenza del mercato pubblicitario, ricordando come i centri media siano nelle mani di poche multinazionali straniere del settore, che controllano di fatto il mercato pubblicitario nazionale.
      L'articolo 1 definisce l'attività di intermediazione sulla pubblicità. L'articolo 2 disciplina l'esercizio di tale attività. L'articolo 3 si occupa della negoziazione di spazi pubblicitari. L'articolo 4 contiene norme sulla trasparenza dell'attività di intermediazione sulla pubblicità, l'articolo 5 norme sanzionatorie, mentre l'articolo 6 prevede la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato di attuazione della legge. L'articolo 7 reca precisazioni in ordine all'ambito di applicazione. L'articolo 8, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

 

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